Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i proprietari dei veicoli a motore, compresi i rimorchi e le roulotte, hanno l'obbligo di fare marchiare le più importanti parti asportabili di ogni autoveicolo, compreso il motore, con un numero di serie identico a quello del telaio, entro una settimana dalla loro messa in circolazione. In mancanza di tale marchiatura non può essere stipulato il contratto di assicurazione contro il furto.
      2. Il numero della marchiatura è riportato sui documenti di circolazione e sulle polizze assicurative relativi ai veicoli di cui al comma 1.